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Il ddl sull'Autonomia arrivato in Senato

Partito l'iter parlamentare, si è subito infiammato il dibattito


 

Il ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata arriva in Aula al Senato ed è subito scontro a Palazzo madama e in piazza.


Battaglia storica della Lega, presentato come pilastro del programma di governo, il provvedimento infiamma il dibattito politico, con le opposizioni che fanno fronte comune e promettono una battaglia senza sconti dentro e fuori i palazzi.


Tralasciano per il momento la diatriba politica (che ovviamente speriamo sia breve e che l'autonomia possa finalmente vedere la luce in breve) andiamo a vedere cosa comporta la riforma che il Ministro Calderoli sta portando avanti.

La legge quadro si propone di semplificare le procedure, accelerare e sburocratizzare i procedimenti, per una redistribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di solidarietà e differenziazione.


In sintesi, il disegno di legge ha l’obiettivo di attuare l’art. 116, comma terzo, della Costituzione, in tema di autonomia regionale differenziata. L’art. 116, dopo la riforma del Titolo V, prevede che si possa procedere all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta, nelle materie assegnate alla competenza concorrente nonché in alcune materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (giustizia di pace, istruzione, tutela di ambiente, ecosistema e beni culturali).


L’autonomia differenziata viene definita con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione interessata. Nonostante i timori secondo i quali l’attuazione della norma costituzionale potrebbe avere ripercussioni negative sull’unità dello Stato, va detto che si tratta di timori infondati. In particolare, occorre evidenziare quanto segue:


• ✓ l’autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione, nel rispetto dell’art. 5 – «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento» – che viene poi declinato dall’art. 116. La possibilità per le regioni di chiedere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» è prevista sin dal 2001, da quando la riforma del Titolo V è entrata in vigore, sulla spinta propulsiva dell’allora maggioranza di centro-sinistra che sosteneva il Governo Amato II;


• ✓ sebbene l’autonomia differenziata sia prevista in Costituzione dal 2001, mancano a tutt’oggi le disposizioni di attuazione che hanno l’obiettivo di fornire un quadro unitario di riferimento, non solo sul piano procedimentale ma anche sul profilo delle «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» previste dal testo costituzionale. Una in particolare: la necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) su tutto il territorio nazionale;


• ✓ con l’autonomia differenziata le regioni che non prendono parte al processo non avranno alcuna ripercussione, né in termini di diritti – i livelli essenziali delle prestazioni, come detto, sono infatti assicurati su tutto il territorio nazionale – né in termini di trasferimenti di risorse, in quanto i principi di solidarietà e perequazione non vengono meno. La norma costituzionale prevede espressamente che l’autonomia venga attuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, che prevede appunto l’autonomia finanziaria delle regioni e l’esistenza di un fondo perequativo, destinato ai territori con minore capacità fiscale. In altri termini, nessuna regione si vedrà assegnare minori risorse economiche a motivo del trasferimento di competenze dallo Stato ad altra regione in ordine ad una data materia;


• ✓ l’autonomia differenziata, se da un lato aumenta i trasferimenti di risorse nei confronti della regione interessata, dall’altro riduce gli oneri a carico dello Stato centrale. Le risorse vengono amministrate e spese dalla regione anziché dallo Stato e ciò rafforza e valorizza il processo di controllo da parte del cittadino nei confronti dell’autorità politica (accountability);


• ✓ l’autonomia differenziata è un’opportunità offerta a tutte le regioni italiane, del nord, del centro e del sud. L’obiettivo è un regionalismo a geometria variabile, dove le regioni non hanno tutte le medesime competenze, ma hanno la possibilità di valorizzare le proprie specificità e chiedere – su tali specifiche materie – di avere ulteriori forme e condizioni di autonomia, tali da consentire la crescita economica e l’incremento delle potenzialità lavorative e di benessere dei cittadini. Tutte le regioni devono pertanto considerarsi coinvolte dal processo


“Livelli Essenziali delle Prestazioni”

I LEP riguardano i servizi che lo Stato deve fornire in modo uniforme in tutto il Paese per garantire il pieno rispetto dei diritti sociali e civili dei cittadini. Questo implica la necessità di stabilire uno standard di servizi adeguato alle esigenze della popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza. Lo Stato deve quindi fornire agli Enti Locali fondi necessari per garantire questi servizi, anche fornendo supporto finanziario agli enti che non dispongono di risorse adeguate. Tuttavia, fino ad ora questo principio non è stato pienamente applicato, poiché la distribuzione delle risorse è stata basata sul metodo di calcolo della “spesa storica”, ovvero sulla base di quanto è stato speso in passato da un ente per un determinato servizio. Questo ha portato a una maggiore assegnazione di fondi a chi garantisce già tali servizi, a scapito di chi non ne è in grado. Tale pratica ha contribuito all’ampliamento della disparità tra i territori, impedendo a molti cittadini italiani di esercitare appieno i loro diritti di cittadinanza, andando contro l’intento originale della Costituzione.


L’attribuzione delle funzioni è subordinata alla determinazione dei Lep che garantiscono i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. I Lep sono determinati con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri: l’ultima legge di bilancio ha istituito a Palazzo Chigi una cabina di regia, che entro fine 2023 deve fare una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La ricognizione dovrà estendersi alla spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna funzione amministrativa.



Per Calderoli l'autonomia differenziata porterà l’Italia “a correre come un treno ad alta velocità, valorizzando le differenti eccellenze di ciascun territorio con l’obiettivo di ridurre i divari attuali che il centralismo ha generato”.



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